
COSTITUZIONI
DEL TERZ’ORDINE DEI MINIMI
Approvate dalla Congregazione per gli istituti
di vita consacrata e le società di vita apostolica
il 16 maggio 1990
Capitolo primo
IDENTITÀ MINIMA
(Natura - fine - carisma - spiritualità - mezzi)
1. Il Terz'Ordine dei Minimi (TOM) è un'associazione
ecclesiale pubblica, fondata da S. Francesco di Paola,
con propria finalità spirituale, ascetica e apostolica, e
con norme di vita proprie.
I suoi membri si impegnano a tendere alla perfezione
cristiana (della carità) vivendo il Vangelo, nel
proprio stato di vita, secondo lo stile semplice, umile e
penitente del Fondatore, osservando la S. Regola, aggiornata
nelle Costituzioni e Direttorio, e animando il
mondo con l'apostolato della carità operosa.
2. Il Terz'Ordine, quale ramo secolare dell'Ordine dei
Minimi, ne partecipa il carisma penitenziale e, a garanzia
di questo, ne riconosce l'alta direzione e si avvale
della sua assistenza spirituale.
3. La spiritualità del Terz'Ordine attinge a quella del
Primo e del Secondo Ordine, con l'obiettivo di esprimere,
nella vita dei suoi membri:
a) il primato di Dio, mediante un maggiore impegno di
preghiera e di penitenza, che indichi al mondo la via
della conversione e della liberazione dal peccato; la
precedenza dello spirituale sul temporale; la preferenza
a uno stile di vita evangelicamente semplice, sobrio e
austero;
b)l'umiltà della mente, del cuore e della vita;
c)la carità verso i fratelli con impegno operoso.
4. I mezzi con i quali il Terz'Ordine si propone di
raggiungere il suo fine sono quelli indicati dal Vangelo,
dal S. Fondatore" nella Regola, dalle Costituzioni
e Direttorio.
Capitolo secondo
AMMISSIONE E FORMAZIONE
1. AMMISSIONE
5. Possono essere ammessi al Terz'Ordine:
a) coloro che desiderano vivere con maggiore impegno
H'Vangelo, nel proprio stato di vita, seguendo la spiritualità
di S. Francesco di Paola e che abbiano compiuto
il 18° anno di età;
b) (ordinariamente) coloro che non appartengono già
ad altro terz'Ordine né, con professione o promessa
formale, ad altra associazione ecclesiale pubblica o privata.
6. La loro ammissione all'anno di prova e alla professione
o promessa formale, previa domanda scritta,
spetta al Consiglio della locale Fraternità, previo assenso
del P. Assistente, che può procrastinarla o impedirla.
7. E' invalida l'ammissione al TOM di coloro che:
a) hanno abbandonato pubblicamente la fede;
b) si sono allontanati dalla comunione ecclesiale;
c) sono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata (CIC,
can. 3).
8. Se, dopo l'ammissione o professione, un terziario
viene a trovarsi in una delle situazioni suddette, premèssa
l'ammonizione da parte del Presidente, d’intesa
con il P. Assistente e con il consenso del Consiglio della
Fraternità, siano avvisati il Presidente e l'Assistente
Provinciali, i quali provvedèranno alla dimissione del
terziario. Questi potrà ricorrere al Superiore Maggiore
dell'Ordine.
9. L'indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita
apostolica dei membri del Terz'Ordine. Tuttavia possono
appartenervi:
a) Chierici o Ministri sacri del clero diocesano (diaconi,
presbiteri, vescovi);
b) Laici con voti privati, singolarmente o collegialmente,
come gruppo impegnato a vivere e a testimoniare
la vocazione « minima» nel mondo.
II. FORMAZIONE
10. Dopo un congruo tempo di almeno sei mesi, per
un'approfondita conoscenza della Fraternità, e questa
del candidato, che inizialmente sarà affidato al Delegato
alla formazione, per un globale approccio alla
spiritualità e alla storia del Terz'Ordine, avrà inizio
il periodo di esperimento o prova, della durata di 12
mesi (CIC, can. 648, 1).
11. Questo anno di prova è ordinato alla formazione
del futuro terziario, perché possa sperimentare la spiritualità
e lo stile di vita del Terz'Ordine; riflettere e
decidere sull'impegno che prende; permettere alla Fraternità
ed ai Responsabili di verificarne carattere e qualità,
intenzioni e idoneità.
12. Tale periodo si configura come itinerario di fede e
di pietà, nella preghiera, nella lettura e ascolto della
Parola di Dio, nello studio della Regola, Costituzioni e
Direttorio, e della storia dell'Ordine dei Minimi.
Il P. Assistente, coadiuvato dal Delegato alla formazione,
avrà cura di presentare e far conoscere il carisma
del Fondatore, quale sintesi del Vangelo, la s. Regola,
le Costituzioni e il Direttorio, i documenti del
Magistero ecclesiastico, e tutto ciò che si richiede perché
il candidato conosca bene le realtà in cui è chiamato
ad operare con carità operosa e impegno penitenziale.
13. Compatibilmente con i suoi doveri familiari, professionali
o di lavoro, il candidato, durante questo tempo
si dedichi a qualche opera di apostolato; partecipi
attivamente ai periodici incontri di formazione; ai momenti
« forti» dedicati alla preghiera, al raccoglimento,
all'ascolto della Parola di Dio.
III PROFESSIONE
14. La Professione o promessa formale di vita impegnata
nel TOM è l'atto con cui il candidato assume
l'impegno di osservare fedelmente la S. Regola, le Costituzioni
e il Direttorio.
15. a) Trascorso l'anno di prova, se il candidato, a
giudizio del P. Assistente e del Delegato alla formazione,
risulta idoneo, a sua richiesta scritta, può essere
ammesso definitivamente dal Consiglio di Fraternità, a
scrutinio segreto, al Terz'Ordine con la «Professione »
o promessa di impegno formale.
b) La professione, per motivi validi o urgenti,
previa votazione segreta e positiva del Consiglio di
Fraternità, può essere anticipata, non prima però che
siano trascorsi sei mesi di formazione. Il Presidente farà
richiesta scritta di dispensa al Superiore Provinciale
e, pervenuta la risposta favorevole, si procederà alla
professione.
c) Un candidato gravemente infermo, a sua richiesta,
può essere ammesso alla professione, in qualsiasi
momento e da qualsiasi sacerdote. Questi comunicherà
alla Fraternità l'avvenuta professione con le
motivazioni gravi che hanno indotto ad anticipare la
data.
16. La formula della professione, da leggersi dinanzi
all'Assistente, presente l'intera Fraternità, è la seguente:
«lo ... , dandomi il Signore questa grazia, rinnovo
i miei voti battesimali e mi consacro al servizio
del Suo Regno. Perciò dinanzi a voi, Padre, in rapprèsentanza
del Fondatore San Francesco di Paola e del
suo legittimo successore, e dinanzi alla comunità ecclesiale
ed a questa Fraternità, prometto di vivere, nella
condizione del mio stato, per tutto il tempo della mia
vita il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo nel Terz'Ordine
dei Minimi e di osservarne fedelmente la Regola
e le Costituzioni. Mi impegno perciò a essere fedele.
alla spiritualità quaresimale, per offrire nella
Chiesa e nel mondo la testimonianza della penitenza
evangelica; Mi aiutino sempre la grazia dello Spirito
Santo, l'intercessione della Vèrgine Santissima Avvocata
dei Minimi, del Fondatore S. Francesco di Paola
e l'assistenza della Fraternità .
17. Gli ammessi all'anno .di prova e alla professione
lucrano le indulgenze dell'Ordine concesse dalla Santa
Sede.
18. Con la professione il terziario acquista diritti e doveri,
quale membro effettivo del TOM (CIC, can. 306).
19. Avendo accettato di vivere con più impegno il carisma
della penitenza evangelica, il terziario minimo si
sforzerà di accogliere senza riserve l'appello di Cristo
alla sincera conversione, sÌ da rendere più credibile la
propria vita e più feconda di bene l'azione apostolica.
Per questo gli sarà di valido aiuto la meditazione quotidiana
della Parola di Dio.
20. Al fine di perseverare con fervore negli ideali di
perfezione e di testimonianza evangelica, il terziario
alimenterà la propria vita interiore a viva ed assidua
pietà ricorrendo con frequenza alla preghiera. Per essa
si renderà abile all'offerta quotidiana délle sue fatiche e
delle sue pene a Dio, quasi « messa» personale per la
consacrazione del mondo (LG, 34). Inoltre sarà assiduo.
alla vita sacramentale per essere efficace lievito
evangelico nelle strutture del mondo (LG. 31) . Pertanto:
a) Metterà al primo posto la preghiera liturgica
parteciperà attivamente alla celebrazione della
messa domenicale, ricordandosi però di santificare il
giorno festivo anche con altre opere di pietà e con attività
caritative o di impegno pastorale, non esaurendo la
vita spirituale nella partecipazione alla sola sacra liturgia.
(SC, 12).
b) Ogni giorno dedicherà un congruo periodo
di tempo alla. preghiera personale: recita di qualche
parte dell'ufficio divino, oppure del S. Rosario tanto
raccomandato da S. Francesco, o altre forme di preghiera,
allargata anche alla propria famiglia. Possibilmente,
abbia cura, di tanto in tanto, di raccogliersi in
preghiera più intensa, tipica della spiritualità quaresimale
del Santo Fondatore."
c) Particolari. suffragi siano fatti dai singoli
come dalle Fraternità, in occasione della morte di qualche
Fratello o Sorella del T.O.M. Come pure, ogni anno,
si farà la Commemorazione ufficiale di tutti i Terziari
defunti, che includa la celebrazione,eucaristica
alla quale sarà. invitata a partecipare tutta la Fraternità.
d) Dovendo seguire il Fondatore nella via della
penitenza evangelica, il terziario si sforzerà di assimilare
lo spirito quaresimale, da improntarne tutta la
vita. Si asterrà perciò dalla carne tutti i venerdì dell'anno,
tranne che capiti qualche festa speciale. Cosciente
però che la spiritualità quaresimale non si risolve nella
sola astinenza e nei digiuni, si impegnerà a uno stile di
vita sobrio e moderato. Fuggirà perciò lo spirito del
mondo scegliendo di vivere come straniero e pellegrino.
e) Poiché la carità verso i poveri è parte integrante
dello stile di vita quaresimale, il terziario, soprattutto
durante la Quaresima, si impegnerà a devolvere
in cause pie e opere di carità il risparmio economico
derivante dalla sua penitenza.
f) Egli, vivendo nel mondo, deve manifestare
con la sua vita privata e pubblica e con l'esercizio del
proprio lavoro, la scelta prioritaria di Dio, soprattutto
rispetto al denaro, ricordando il monito della Regola: «
Felici coloro i quali pongono attenzione a una coscienza
pura piuttosto che alle ricchezze» (Regola, cap.
IV).
g) Seguendo l'esempio del S. Fondatore, figlio
sempre ubbidiente della Chiesa, presterà ubbidienza
filiale al Sommo Pontefice, pregherà per lui e si sforzerà
di attuare i suoi ammaestramenti e le sue direttive.
Altrettanta ubbidienza presterà al proprio Vescovo,
come pure al Superiore Generale dell'Ordine,
quale successore di S. Francesco e segno di unità e di
comunione della Famiglia « Minima ». Ubbidirà altresì
agli altri Superiori Maggiori del primo Ordine e al P.
Assistente, quali garanti della fedeltà e dell'unità del
carisma dell'Ordine.
Venerazione, amore e ubbidienza presterà pure
ai superiori diretti del TOM. Ne saprà accettare con
umiltà ogni disposizione tesa alla crescita dei singoli
terziari, come di tutte le Fraternità, come pure, con umiltà,
la loro fraterna correzione.
21. A maggior profitto spirituale dei singoli terziari e
ad incremento dello stesso Terz’Ordine, è auspicabile
che i più sensibili e preparati spiritualmente diano vita
a gruppi di consacrati a Dio, con voti privati, pur rimanendo
nel mondo.
Capitolo terzo
APOSTOLATO
22. La vocazione cristiana e, in particolare, quella dei
laici, è, per sua natura, diretta, oltre che alla santificazione,
all'apostolato, nella ricerca e promozione del
Regno del Signore. Pertanto i terziari partecipano della
missione santificatrice ed evangelizzatrice della Chiesa,
in stretta collaborazione e dipendenza dalla Gerarchia e
dai Superiori dell'Ordine. Perciò, essi sono i primi loro
collaboratori nell'attività apostolica dell'Ordine e ne
condivideranno programmi e iniziative pastorali, favorendo
e promuovendo già le vocazioni.
23. Come seguaci del Santo della Quaresima, modello
e luce dei penitenti, i terziari hanno per loro primo apostolato
specifico la promozione della sincera conversione
e della effettiva penitenza, anche con riflessioni
di gruppo e paraliturgie adeguate.
Inviteranno, spiegheranno, testimonieranno la ricchezza
spirituale e ascetica della Quaresima.
24.Affiancati agli altri membri della Famiglia Minima,
promuoveranno, e animeranno la preghiera privata e
pubblica nelle sue varie forme, sull'esperienza del Santo
Fondatore.
25. Spiegheranno il nesso tra l'ascesi e la carità esercitandosi
per primi nella carità operosa, specialmente
verso i più poveri ed emarginati, prestandosi magari nel
volontariato.
26. Sani o infermi, i terziari sappiano valorizzare e
spiegare il ruolo della sofferenza, alla luce di quella di
Cristo crocifisso, conformandosi a Lui e contribuendo,
così, alla salvezza di tutto il mondo (AA, 16).
27. Singolarmente o in gruppo, secondo le esigenze pastorali
della Chiesa particolare, i terziari, senza perdere
la propria identità, si inseriranno volentieri nella pastorale
organica collaborando con fraterna carità cristiana
con altri gruppi o associazioni cattoliche per l'edificazione
del Corpo Mistico, sul piano parrocchiale, diocesano,~
nazionale e internazionale.
28 .. Il Terz'Ordine non si identifica con alcun partito
politico, anche se di ispirazione cristiana; tuttavia, alla
luce dell'insegnamento sociale della Chiesa, aiuta i
propri membri a formarsi una retta coscienza civica e
socio-politica, con precisi riferimenti al Vangelo. Non
siano preposti al TOM coloro che hanno compiti direttivi
nei partiti politici (CIC, can. 317).
Capitolo quarto
ORGANIZZAZIONE E GOVERNO
I. ORGANIZZAZIONE
29. Il Terz'Ordine si articola in Fraternità, con centri a
livello locale, provinciale, nazionale.
30. La Fraternità è formata da almeno sei terziari effettivi,
riuniti in gruppo, per vivere nel proprio stato il
Vangelo sulle orme di San Francesco di Paola.
31. Ogni Fraternità ha un suo Consiglio, costituito, secondo
le diverse esigenze, da almeno quattro terziari
effettivi, uno dei quali col compito di Delegato alla
formazione, più un Presidente.
32. a) L'erezione di una Fraternità spetta ai Superiori
Maggiori del Primo Ordine e loro Delegati.
b) Per l'erezione di una Fraternità in luoghi
ove non esistono conventi del Primo Ordine, oltre l'autorizzazione
del Padre Generale, a cui compete, occorre
pure il consenso scritto del Vescovo diocesano (CIC,
can. 312, 2).
33. a) La Fraternità di norma è assistita spiritualmente
o dal Superiore dei Minimi del locale centro o
da un altro Padre dell'Ordine nominato dal suo diretto
Superiore Maggiore. Tale Assistente partecipa di diritto
al Consiglio della Fraternità con voce attiva. Egli rappresenta
la Chiesa e l'Ordine.
b) Perché un sacerdote diocesano o di altro istituto
religioso possa essere Assistente di una Fraternità,
occorre la delega scritta del Padre Generale dell'Ordine
dei Minimi e il consenso scritto del Vescovo
diocesano o del relativo Superiore religioso.
34. La Fraternità si occupi di suscitare fra i propri
membri una particolare attenzione verso i giovani; individui
anche dei terziari che si impegnino nella pastorale
giovanile « minima ».
35. Il Consiglio Nazionale e Provinciale, ciascuno nel
proprio ambito, ha facoltà, a norma del diritto e delle
presenti Costituzioni, di emanare norme particolari che
riguardano le Fraternità, di convocare e tenere assemblee,
di preparare congressi per le elezioni e di organizzare
giornate di studio e attività apostoliche (CIC, can.
309).
II. GOVERNO
36. Il Superiore Generale dell'Ordine dei Minimi è insieme
Padre e Primo responsabile canonico del Terz'Ordine,
in quanto legittimo Successore di S. Francesco
di Paola, Fondatore dei tre rami della Famiglia
dei Minimi. A lui è affidata dalla Chiesa la cura spirituale
e pastorale di tutte le Fraternità (CIC, can. 303).
37. Per una conveniente unità di indirizzo e di iniziative
pastorali, il P. Generale nomina un Delegato
Generale per il Terz'Ordine e, in circostanze particolari,
anche un Pro-Delegato Generale. Il Superiore Provinciale,
nell'ambito della sua Provincia, nominerà invece
un Delegato Provinciale.
38. Il Delegato Generale (e il Pro-Delegato) ha le facoltà
previste dal decreto di nomina.
39. Il Delegato Generale curerà periodici incontri con, i
Padri Assistenti e i Presidenti nazionali, provinciali e
locali, per la consultazione e la collaborazione rivolte
alla crescita spirituale del Terz'Ordine nella comunione
e in sin toni a con la missione della Chiesa.
40. I Presidenti e i Padri Assistenti, a qualsiasi livello,
agiscano sempre in accordo con i programmi e le iniziative
del Delegato Generale. Questi, per la sua attività,
si valga df un gruppo ristretto di collaboratori scelti
tra i suddetti Presidenti e Assistenti.
41. Al governo del Terz'Ordine, oltre al P. Generale e
suo Delegato Generale (o pro-Delegato Generale), ciascuno
nel suo ambito di competenze, sono preposti:
a) il Superiore Provinciale (e rispettivo Delegato)
nell'ambito della Provincia;
b) il Superiore locale o, se distinto, il P. Assistente
nominato dal P. Provinciale;
c) il Presidente nazionale, provinciale, locale.
42. Compito e limiti di autorità dei Delegati e dei Presidenti
sono indicati nel decreto di nomina ed espressi
nelle norme del Direttorio.
43. Tutti gli uffici, deleghe e incarichi nel Terz'Ordine
sono triennali. E' ammessa la conferma nell'incarico
per un secondo triennio consecutivo.
44. Per favorire la piena efficienza delle Fraternità, incrementarne
la crescita spirituale e programmare le attività
pastorali, il Consiglio relativo, col suo Presidente,
si valga sempre del parere del proprio P. Assistente,
quale primo responsabile dell'ortodossia dottrinale e
operativo-apostolica della Fraternità.
45. a) Ogni Fraternità e Centro ha un suo Consiglio,
costituito, secondo le esigenze, da almeno quattro
terziari effettivi con il compito di Consiglieri, tra cui il
Delegato alla formazione. Inoltre ha un Presidente e il
P. Assistente.
b) Il Consiglio del Centro Provinciale è composto,
oltre che dal Delegato Provinciale e dal Presidente,
da quattro terziari effettivi, rappresentanti dell’intera
Provincia religiosa dell'Ordine.
c) Il Consiglio del Centro nazionale è formato,
oltre che dal Delegato Generale e dal Presidente, da sei
terziari effettivi, eletti ogni tre anni dal Congresso, a
scrutinio segreto, tra i delegati di tutte le Fraternità.
d) E' in facoltà del Superiore Provinciale stabilire
eventuali Centri regionali del TOM, distinti secondo
le diverse regioni.
46. Le elezioni nel Terz'Ordine si svolgono a scrutinio
segreto secondo le prescrizioni del Codice di Diritto
Canonico (can. 164 e 183) e le indicazioni delle Costituzioni
e del Direttorio.
47. Per la nomina del Presidente Nazionale il. Congresso,
a scrutinio segreto, propone una terna di nomi
da presentare al P. Generale, il quale sceglie il Presidente.
Per il Presidente eletto del Centro Provinciale
occorre la ratifica del P. Provinciale.
48. Per motivi gravi, il P. Generale O il P. Provinciale,
su proposta del loro Delegato, possono rimuovere dal
suo incarico qualsiasi Dirigente o Responsabile, dando
comunicazione scritta all'interessato.
49. Il Padre Generale e il P. Provinciale possono effettuare
visite pastorali alle Fraternità e ai Centri di qualsiasi
livello.
50. Le Fraternità ovunque esistenti o operanti sono
soggette anche alla vigilanza del Vescovo diocesano. in
quanto esercitano la loro azione nella diocesi (CIC,
can. 305, 2), oltre che della Santa Sede.
51. La direzione del Terz'Ordine da parte del P. Generale
e del suo Delegato non sostituisce, ma promuove
e corrobora la missione e la responsabilità dei Dirigenti
laici, ai quali in concreto spettano sia la
guida che l'animazione delle Fraternità.
52. Il Terz'Ordine, in sin toni a coi Superiori Maggiori
del Primo Ordine e loro Delegati, può intraprendere
spontaneamente iniziative concrete di apostolato che
siano confacenti con la sua indole, le sue strutture e i
suoi scopi, nello spirito della S. Regola e delle Costituzioni.
53. Fermo restando il principio della collegialità nella
guida effettiva e nell'animazione del Terz'Ordine, la
responsabilità principale nelle Fraternità e nei Centri,
dinanzi alla Chiesa e ai Superiori Maggio del Primo
Ordine, è del Presidente canonicamente eletto o nominato.
A lui spetta attuare le disposizioni e gli orientamenti
deliberati dal rispettivo Consiglio.
54. a) Almeno una volta durante il triennio del
loro mandato, i Presidenti Provinciali e il Presidente
Nazionale attueranno la « Visita» alle Fraternità allo
scopo di animare, stimolare alla fedeltà alla S. Regola e
alle Costituzioni, e ad un efficace apostolato.
b) Il Presidente, dopo la visita, ne riferirà al
proprio Consiglio.
Il verbale della visita è conservato in Archivio.
55. Il Consiglio e il relativo Presidente incarnino e
promuovano la comunione tra i fratelli, tra le Fraternità,
e tra di esse e gli altri membri della Famiglia Minima.
Si preoccupino che nell'ambito delle Fraternità
regnino carità e pace.
56. I Presidenti e i Consiglieri, ai vari livelli, ricordando
che il loro è un servizio temporaneo di collaborazione
affinché tutti i terziari si realizzino nella propria
vocazione alla sequela di S. Francesco, curino la
preparazione e l'animazione delle riunioni delle Fraternità
e dei Consigli.
57. Il coordinamento, che è responsabilità specifica dei
Presidenti e dei Consigli, si realizzi in spirito di servizio
e di comunione, mediante i mezzi previsti dalle Costituzioni,
come assemblee, congressi, comunicazioni,
piani comuni di lavoro e di formazione e, soprattutto,
con la preghiera.
58. Ordinariamente, ogni tre anni, sia indetto il Congresso,
a tutti i livelli, per l'elezione dei Consiglieri e
relativi Presidenti. L'avvicendamento, in linea con la
spiritualità « minima », avvenga in spirito di servizio,
di umiltà, di disponibilità e carità.
59. Il terziario che vota per eleggere a ruoli direttivi o a
qualsiasi responsabilità, nello spirito della S. Regola,
rifugga dal votare se stesso.
Capitolo quinto
TERZIARI ISOLATI
TERZIARI DEL CLERO SECOLARE
I. TERZIARI ISOLATI
60. Si dice « terziario isolato» colui che risiede lontano
dalle sedi delle Fraternità. Egli è aggregato canonicamente
alla Fraternità più vicina alla sua dimora abituale.
61. Per quanto gli è possibile, partecipi qualche volta,
durante l'anno, agli incontri della Fraternità e tenga frequenti
contatti con i Responsabili e i terziari della Fraternità
stessa.
62. Si studierà di essere fedele alla S. Regola, alle Costituzioni
e al Direttorio, vivendo ne lo spirito.
63. I Padri Assistenti e i Presidenti di Fraternità, di comune
accordo, programmeranno per i « terziari isolati»
incontri periodici di formazione permanente, per alimentarne
la spiritualità e stimolarne l'apostolato nell'ambiente
in cui vivono.
II. TERZIARI DEL CLERO SECOLARE
64. Il terziario proveniente dal Clero secolare (Seminarista,
Diacono, Sacerdote) appartiene ad una sezione
speciale del Terz'Ordine guidata dal P. Assistente Provinciale
o da altro Padre Minimo, preparato nello studio
della spiritualità minima e nella storia della Famiglia
Minima di S. Francesco di Paola.
Egli ha periodici incontri e, nell'ambito dell'attività del
ministero, si impegna ad un efficace apostolato a favore
delle Vocazioni Minime.
65. D'intesa con il proprio Vescovo, può seguire, per la
celebrazione della S. Messa, il calendario liturgico proprio
dell'Ordine.
66. I terziari del Clero secolare siano invitati ai Congressi.
Per quelli elettivi, data la peculiarità laicale del
TOM, essi hanno solo voce attiva.
Capitolo sesto
ELEZIONI VISITA PASTORALE E FRATERNA
AMMINISTRAZIONE DEI BENI
I. ELEZIONI
67. Eccetto casi particolari, i compiti direttivi nel Terz'Ordine
vengono conferiti per elezione, a scrutinio segreto,
secondo le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico
e tenendo presenti le disposizioni seguenti:
a) Il voto, perché sia valido, deve essere: libero, segreto,
certo, assoluto e determinato.
b) Qualsiasi elezione deve essere preceduta dalla designazione
del Segretario e di almeno due Scrutatori;
questi ultimi, dopo aver raccolto i voti e controllato dinanzi
al Presidente se il numero delle schede corrisponda
al numero degli elettori, procedano allo scrutinio
degli stessi voti riportati da ciascuno.
c) La votazione viene annullata se il numero dei voti
supera quello degli elettori.
d) Tutti gli atti riguardanti le elezioni siano attentamente
verbalizzati e sottoscritti dal Segretario, dal Presidente
e dagli Scrutato l'i.
e) Sarà cura del Segretario inviare copia degli Atti al
Consiglio del Centro immediatamente superiore.
68) Per l'elezione dei membri dei vari Consigli e Pre-
~enti, tenuto conto dell'art. 47, è sufficiente la maggioranza
semplice o relativa dei voti.
69. Alle elezioni presiede il Presidente del Centro immediatamente
superiore. Il Presidente e il P. Assistente
hanno solo voce attiva.
70. Nella Fraternità locale hanno voce attiva e passiva
tutti i terziari effettivi. Non ha diritto di voto né può
essere eletto chi, senza valide motivazioni, è stato assente
dalla Fraternità per oltre quattro mesi.
71. A livello provinciale e nazionale hanno voce attiva
e passiva, oltre i membri del Consiglio uscente, anche i
rappresentanti del livello immediatamente inferiore. I
Padri Assistenti locali e provinciali e il Delegato Generale
hanno voce solo attiva.
72. In ogni elezione, a norma del can. 119, dopo due
scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati
che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o,
se sono parecchi, solo sui due più anziani di età. Dopo
il terzo scrutinio, se rimane parità, si ritenga eletto il
più anziano di professione.
73. Per il rinnovo dei Consigli e relativi Presidenti, gli
elettori eleggono prima i Consiglieri. Questi, poi. votano
per il Presidente, che dovrà essere presentato al
competente Superiore Maggiore per la conferma quando
sia richiesta. Successivamente, su proposta del Presidente,
si assegnano i vari incarichi o uffici.
74. Nel caso del Presidente nazionale (cfr. n. 47), la terna
da presentarsi dal Congresso è costituita dai primi
tre eletti o, se risultarono solo due, si fa una seconda
votazione per il terzo candidato da proporre.
I due della tema non scelti saranno Consiglieri.
75. I vari Presidenti possono essere confermati per una
seconda volta. Per una terza consecutiva invece si richiede
la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti
validi, da ottenersi al primo scrutinio.
76. La sede canonica nazionale del Terz'Ordine è designata
dal Padre Generale.
II. VISITA PASTORALE
77. a) E' di competenza dei Superiori Maggiori
dell'Ordine e loro Delegati compiere visite pastorali
alle Fraternità e ai Centri di qualsiasi livello, nell'ambito
delle proprie attribuzioni territoriali.
b) La visita pastorale può aver luogo in qualsiasi
tempo, anche a richiesta del P. Assistente della
Fraternità, se motivi particolarmente gravi lo esigono.
c) Il Superiore Maggiore durante la visita, se
trova delle irregolarità, può sospendere il Presidente e
designare «ad tempus» un sostituto che guidi la Fraternità.
d) Tutte le disposizioni date dal Visitatore
hanno valore canonico e vanno accettate con umile e
sollecita disponibilità degli interessati, siano terziari,
Dirigenti, Padri Assistenti.
e) La visita pastorale, oltre a stimolare, incoraggiare
ad una maggiore coerenza nella fedeltà al carisma
«minimo", mira a togliere eventuali abusi e a rettificare
incipienti storture di comportamenti, che potrebbero
nuocere alla vita e alle attività della Fraternità nel
suo insieme o nei suoi membri.
III. VISITA FRATERNA
78. La Visita fraterna è quella effettuata dal Presidente
nazionale e provinciale. Come quella pastorale ha lo
scopo di favorire la fedeltà al carisma e 1'osservanza
della S. Regola e delle presenti Costituzioni.
79. La Visita fraterna è un incontro di fratelli. Va effettuata
almeno una volta nel triennio, preferibilmente assieme
al P. Assistente.
IV. AMMINISTRAZIONE DEI BENI
80. a) La Fraternità e i Centri del Terz'Ordine a
tutti i livelli, nel rispetto delle leggi che li regolano,
possono avere personalità giuridica. A norma del diritto
comune, delle presenti Costituzioni e Direttorio, amministrano
i beni mobili e immobili sotto la direzione
dei Superiori Maggiori, nell'ambito della rispettiva giurisdizione.
b) Il rendiconto di tale amministrazione è presentato
alle visite pastorale e fraterna, oltre che al Vescovo
diocesano in visita pastorale. Alle stesse autorità
si deve presentare fedele rendiconto di eventuali operazioni
bancarie e di offerte o altro ricevuto in dono, e
debitamente registrate.
c) Un terziario effettivo sia il responsabile dell'economia
e faccia parte possibilmente del Consiglio.
Sia uno veramente esperto; si distingua per onestà ed
abbia particolare attenzione alle leggi civili in materia.
81. a) Il Responsabile dell'economia ha il compito
di annotare fedelmente introiti e spese della Fraternità.
Gli è vietato disporre di qualsiasi somma, detraendola
da quanto ha in custodia, senza il consenso scritto del
Presidente e suo Consiglio.
b) Egli amministra i beni della Fraternità nei
limiti della sua responsabilità; rende conto al Consiglio
dello stato economico ogni sei mesi e, dopo che è stata
approvata dal Consiglio, invia annualmente la relazione
scritta al Superiore Maggiore e al Consiglio immediatamente
superiore.
c) Inoltre, ha il dovere di presentare i registri
di contabilità ad ogni richiesta del Superiore Maggiore
e durante le visite pastorale t fraterna.
CONCLUSIONE
82. La vita del Terz'Ordine si svolge secondo le prescrizioni
della S. Regola, aggiornata nello spirito e nella
lettera del Codice di Diritto Canonico, delle Costituzioni
e del Direttorio.
83. In virtù delle presenti Costituzioni vengono abrogate
tutte le disposizioni che non concordano con esse
e col Direttorio, oltre che col diritto comune.
84. Qualsiasi modifica da apportare alle Costituzioni
richiede l'approvazione della Santa Sede, alla quale è
riservata anche l'interpretazione autentica.
85. a) L'interpretazione pratica di alcuni punti delle
Costituzioni spetta al Padre Generale dell'Ordine.
b) Le Fraternità e i Centri nazionale, provinciale
e locale possono avere norme particolari «aggiuntive
», purché non contrastino con le Costituzioni.
86. Il Direttorio, con la S. Regola e le Costituzioni, fa
parte dei testi dell'identità « minima» del Terz'Ordine e
ne spiega lettera e spirito.
87. Il Direttorio ha l'approvazione del P. Generale, udito
il suo Consiglio, dopo la consultazione con i membri
del Terz'Ordine.
88. Le norme delle presenti Costituzioni, come quelle
più dettagliate del Direttorio, non obbligano sotto pena
di peccato, eccetto quelle che riguardano leggi di diritto
divino. Tuttavia i terziari che si sforzeranno di farlo
con perseveranza corrispondendo fedelmente alla grazia
della loro specifica vocazione, meriteranno ampia
ricompensa nel cielo.
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